Gestione Crisi - studiocommercialesr

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Sovraindebitamento e Crisi d’impresa
 
     
  • SOVRAINDEBITAMENTO
 
Lo Studio, per il tramite dei suoi Advisor, fornisce assistenza e consulenza tecnica a coloro che, ricorrendone i presupposti, intendano far ricorso ad una delle procedure da sovraindebitamento previste dalla Legge n. 3/2012 (c.d. Legge salva-suicidi), così come modificata dalla L. 176/2020, con l’intento di ottenere la sperata esdebitazione.
 
Si tratta di procedure dall’elevato impatto sociale, che consentono da un lato di evitare il ricorso all’usura e permettere ai sovraindebitati di poter ripartire e dall’altro, di garantire la migliore soddisfazione dei creditori, mediante la proposizione di un Piano del Consumatore, di un Accordo con i Creditori, della Liquidazione del Patrimonio o della Esdebitazione del Debitore Incapiente.
 
Per l’accesso alla procedura è necessario il rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al debitore.
 
Per quanto attiene i requisiti soggettivi: i soggetti legittimati al ricorso alle procedure da sovraindebitamento sono tutti i soggetti persone fisiche, società ed enti non assoggettabili alle procedure concorsuali previste dalla Legge fallimentare, cioè:
 
-          Imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all’art.1 Legge Fallimentare;
 
-          Imprenditori agricoli;
 
-          Enti privati non commerciali;
 
-          Start up innovative;
 
-          Soggetti che non svolgono attività d’impresa (professionisti, artisti, altri lavoratori autonomi, soggetto esercente attività commerciale occasionale);
 
-          Qualsiasi consumatore così come definito dalla nuova formulazione dell’art. 6 comma 2 L. 3/2012;
 
-          Membri di una stessa famiglia che possono presentare un’unica procedura di sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha origine comune (procedura familiare).
 
 
Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, il ricorrente deve trovarsi in uno stato di sovraindebitamento
 
[6 comma 2 lett a) L. 3/2012] ovvero nella situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte
 
e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di
 
adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente";
 
Inoltre, il debitore non deve aver già fatto ricorso ad una delle procedure di sovraindebitamento nei cinque anni antecedenti; Non deve aver subito procedimenti di revoca, risoluzione o annullamento degli accordi omologati; Deve aver fornito la documentazione idonea alla ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale; non deve aver già beneficiato in passato, per un massimo di due volte nella vita intera, dell'esdebitazione; non deve aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

 
Lo studio, con l’obiettivo di individuare la soluzione migliore, accompagnerà il cliente in tutte le fasi della procedura, dall’analisi prodomica, ai colloqui con l’OCC, fino alla omologa o apertura della stessa presso il Tribunale territorialmente competente.

 Lo studio, con l’obiettivo di individuare la soluzione migliore, accompagnerà il cliente in tutte le fasi della procedura, con attività che vanno dalla predisposizione del piano, all'approvazione/attestazione, fino alla sua completa attuazione.

     
  • CRISI      D’IMPRESA
 
La crisi è definita come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.
 
Il Codice della crisi nel disciplinare la composizione negoziata della crisi e del concordato semplificato, oltre alla disciplina delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, ha introdotto una specifica regolamentazione sull’adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e sui relativi segnali di allerta.
 
In tale ambito lo Studio offre alle imprese i difficoltà, sia dal punto di vista aziendale che finanziario, servizi di consulenza ed assistenza finalizzati alla gestione e soluzione delle crisi aziendali.
 
Le crisi d’impresa sono sempre più frequenti e, sebbene dovute a fattori diversi, vanno individuate ed affrontate nella loro fase iniziale, ovvero prima che diventino irreversibili e conducano all’insolvenza, agendo con decisioni rapide, strutturali e risolutive.
 
A fronte dello stato di crisi, imprenditori, amministratori e direttori generali, possono incorrere in gravi conseguenze in tema di responsabilità dell’organo amministrativo, con riflessi sul piano civilistico e penale.
 
Le attività espletate, anche con rapporto continuativo, sono:
 
- Analisi della singola realtà aziendale e dei fattori di rischio ai quali è esposta tramite l’analisi SWOT, ovvero l’individuazione dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce che ne caratterizzano il business.
 
- Esame degli indicatori industriali e finanziari premonitori della crisi, per la valutazione qualitativa delle cause della crisi.
 
- Colloqui con il management ed analisi o redazione (se non presente) di un business plan, per valutare le eventuali prospettive di crescita future, la necessità di dover eventualmente di ricapitalizzare l’impresa attraverso mezzi propri proprio o di terzi, ovvero per valutare la reversibilità o meno della situazione di crisi iniziale.
 
In caso di accertamento della irreversibilità dello stato di crisi o insolvenza, si procederà con la valutazione di ricorrere o meno, sussistendone i presupposti, alla composizione negoziata.

Studio Commerciale
Simonelli – Romano.
Email:  studiocommercialesr@gmail.com
Telefono: (+39) 0823.85.18.24
Indirizzo: via Domitiana, 543 - 81030  Castel Volturno (CE)
P.Iva: 03332180615
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