Sovraindebitamento e Crisi d’impresa
- SOVRAINDEBITAMENTO
Lo Studio, per il tramite dei suoi Advisor, fornisce assistenza e consulenza tecnica a coloro che, ricorrendone i presupposti, intendano far ricorso ad una delle procedure da sovraindebitamento previste dalla Legge n. 3/2012 (c.d. Legge salva-suicidi), così come modificata dalla L. 176/2020, con l’intento di ottenere la sperata esdebitazione.
Si tratta di procedure dall’elevato impatto sociale, che consentono da un lato di evitare il ricorso all’usura e permettere ai sovraindebitati di poter ripartire e dall’altro, di garantire la migliore soddisfazione dei creditori, mediante la proposizione di un Piano del Consumatore, di un Accordo con i Creditori, della Liquidazione del Patrimonio o della Esdebitazione del Debitore Incapiente.
Per l’accesso alla procedura è necessario il rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al debitore.
Per quanto attiene i requisiti soggettivi: i soggetti legittimati al ricorso alle procedure da sovraindebitamento sono tutti i soggetti persone fisiche, società ed enti non assoggettabili alle procedure concorsuali previste dalla Legge fallimentare, cioè:
- Imprenditori commerciali sotto la soglia di cui all’art.1 Legge Fallimentare;
- Imprenditori agricoli;
- Enti privati non commerciali;
- Start up innovative;
- Soggetti che non svolgono attività d’impresa (professionisti, artisti, altri lavoratori autonomi, soggetto esercente attività commerciale occasionale);
- Qualsiasi consumatore così come definito dalla nuova formulazione dell’art. 6 comma 2 L. 3/2012;
- Membri di una stessa famiglia che possono presentare un’unica procedura di sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha origine comune (procedura familiare).
Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, il ricorrente deve trovarsi in uno stato di sovraindebitamento
[6 comma 2 lett a) L. 3/2012] ovvero nella situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte
e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di
adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente";
Inoltre, il debitore non deve aver già fatto ricorso ad una delle procedure di sovraindebitamento nei cinque anni antecedenti; Non deve aver subito procedimenti di revoca, risoluzione o annullamento degli accordi omologati; Deve aver fornito la documentazione idonea alla ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale; non deve aver già beneficiato in passato, per un massimo di due volte nella vita intera, dell'esdebitazione; non deve aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Lo studio, con l’obiettivo di individuare la soluzione migliore, accompagnerà il cliente in tutte le fasi della procedura, dall’analisi prodomica, ai colloqui con l’OCC, fino alla omologa o apertura della stessa presso il Tribunale territorialmente competente.
- CRISI D’IMPRESA
La crisi è definita come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.
Il Codice della crisi nel disciplinare la composizione negoziata della crisi e del concordato semplificato, oltre alla disciplina delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, ha introdotto una specifica regolamentazione sull’adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e sui relativi segnali di allerta.
In tale ambito lo Studio offre alle imprese i difficoltà, sia dal punto di vista aziendale che finanziario, servizi di consulenza ed assistenza finalizzati alla gestione e soluzione delle crisi aziendali.
Le crisi d’impresa sono sempre più frequenti e, sebbene dovute a fattori diversi, vanno individuate ed affrontate nella loro fase iniziale, ovvero prima che diventino irreversibili e conducano all’insolvenza, agendo con decisioni rapide, strutturali e risolutive.
A fronte dello stato di crisi, imprenditori, amministratori e direttori generali, possono incorrere in gravi conseguenze in tema di responsabilità dell’organo amministrativo, con riflessi sul piano civilistico e penale.
Le attività espletate, anche con rapporto continuativo, sono:
- Analisi della singola realtà aziendale e dei fattori di rischio ai quali è esposta tramite l’analisi SWOT, ovvero l’individuazione dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce che ne caratterizzano il business.
- Esame degli indicatori industriali e finanziari premonitori della crisi, per la valutazione qualitativa delle cause della crisi.
- Colloqui con il management ed analisi o redazione (se non presente) di un business plan, per valutare le eventuali prospettive di crescita future, la necessità di dover eventualmente di ricapitalizzare l’impresa attraverso mezzi propri proprio o di terzi, ovvero per valutare la reversibilità o meno della situazione di crisi iniziale.
In caso di accertamento della irreversibilità dello stato di crisi o insolvenza, si procederà con la valutazione di ricorrere o meno, sussistendone i presupposti, alla composizione negoziata.